Il
19 giugno 2003 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha
adottato una raccomandazione sullo xenotrapianto. Esiste quindi una
regolamentazione europea destinata a limitare i rischi,
potenzialmente gravi per la salute pubblica, legati allo
xenotrapianto.
Definizione dello xenotrapianto secondo il Consiglio d'Europa
Per «xenotrapianto» si intende ogni trapianto o infusione di organi, tessuti o cellule viventi di origine animale o di organi, tessuti, cellule o liquidi corporei viventi di origine umana entrati in contatto con organi, tessuti o cellule viventi di origine animale al di fuori del corpo umano (cosiddetta «perfusione ex vivo»).
Contenuto della Raccomandazione
Deve essere
garantita un'adeguata protezione non solo dei pazienti, ma anche dei
loro familiari, del personale medico coinvolto e degli animali
utilizzati per lo xenotrapianto. Gli xenotrapianti possono essere
praticati unicamente previa autorizzazione della competente autorità
dello Stato membro.
Di seguito potete trovare il link per visualizzare la raccomandazione completa del Comitato dei Ministri degli Stati membri sugli xenotrapianti (19 giugno 2003): Raccomandazione del Consiglio d’Europa sullo xenotrapianto.
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